Ricongiungimento familiare in Svizzera
Un percorso documentato di questo tipo in Svizzera, con le sue condizioni, documenti, tasse governative ufficiali e procedura.
Ricongiungimento familiare
I coniugi e i figli minorenni di titolari di permesso o cittadini svizzeri possono ricongiungersi, soggetti ai termini rigorosi dell'Art. 47 LStrI per i cittadini di paesi terzi (non applicabile ai familiari UE/AELS).
- Tempo di elaborazione
- Generalmente 4-12 settimane.
- Validità
- Permesso allineato a quello del richiedente.
- Requisito linguistico
- Può presentare domanda per scopi successivi di integrazione/permesso di domicilio; non al momento della domanda iniziale.
- Residenza permanente
- Permesso di domicilio C dopo il periodo di qualifica (5 o 10 anni a seconda della nazionalità).
- Cittadinanza
- Naturalizzazione ordinaria dopo 10 anni; vie semplificate per coniugi di cittadini svizzeri.
Requisiti
- Il richiedente è titolare di un permesso qualificante o della cittadinanza svizzera
- Alloggio condiviso adeguato
- Reddito/mezzi sufficienti; nessuna dipendenza dall'assistenza sociale (extra-UE)
- Rispetto dei termini dell'Art. 47 LStrI (paesi terzi: 5 anni; figli sopra i 12 anni entro 12 mesi)
Documenti richiesti
- Certificati di matrimonio/nascita (legalizzati/apostillati e tradotti) obbligatorio
- Passaporti obbligatorio
- Prova di alloggio obbligatorio
- Prova di reddito/mezzi obbligatorio
- Assicurazione sanitaria obbligatorio
Tasse ufficiali
- Tassa cantonale per il permesso (per familiare, varia) 100 CHF
Fasi del processo
-
1
Il richiedente presenta domanda
Il richiedente presenta domanda all'ufficio cantonale della migrazione; i familiari all'estero richiedono un visto D presso la rappresentanza svizzera.
-
2
Dimostrare le condizioni
Dimostrare un alloggio adeguato e reddito/mezzi sufficienti.
-
3
Entrare e registrarsi
I familiari entrano e si registrano presso il comune entro 14 giorni.
Fonti ufficiali
- ch.ch - Family reunification Ufficiale
- SEM - Family reunification factsheet (AFMP) Ufficiale