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Ricongiungimento familiare in Svizzera

Un percorso documentato di questo tipo in Svizzera, con le sue condizioni, documenti, tasse governative ufficiali e procedura.

Ricongiungimento familiare

I coniugi e i figli minorenni di titolari di permesso o cittadini svizzeri possono ricongiungersi, soggetti ai termini rigorosi dell'Art. 47 LStrI per i cittadini di paesi terzi (non applicabile ai familiari UE/AELS).

Tempo di elaborazione
Generalmente 4-12 settimane.
Validità
Permesso allineato a quello del richiedente.
Requisito linguistico
Può presentare domanda per scopi successivi di integrazione/permesso di domicilio; non al momento della domanda iniziale.
Residenza permanente
Permesso di domicilio C dopo il periodo di qualifica (5 o 10 anni a seconda della nazionalità).
Cittadinanza
Naturalizzazione ordinaria dopo 10 anni; vie semplificate per coniugi di cittadini svizzeri.

Requisiti

  • Il richiedente è titolare di un permesso qualificante o della cittadinanza svizzera
  • Alloggio condiviso adeguato
  • Reddito/mezzi sufficienti; nessuna dipendenza dall'assistenza sociale (extra-UE)
  • Rispetto dei termini dell'Art. 47 LStrI (paesi terzi: 5 anni; figli sopra i 12 anni entro 12 mesi)

Documenti richiesti

  • Certificati di matrimonio/nascita (legalizzati/apostillati e tradotti) obbligatorio
  • Passaporti obbligatorio
  • Prova di alloggio obbligatorio
  • Prova di reddito/mezzi obbligatorio
  • Assicurazione sanitaria obbligatorio

Tasse ufficiali

  • Tassa cantonale per il permesso (per familiare, varia) 100 CHF

Fasi del processo

  1. 1

    Il richiedente presenta domanda

    Il richiedente presenta domanda all'ufficio cantonale della migrazione; i familiari all'estero richiedono un visto D presso la rappresentanza svizzera.

  2. 2

    Dimostrare le condizioni

    Dimostrare un alloggio adeguato e reddito/mezzi sufficienti.

  3. 3

    Entrare e registrarsi

    I familiari entrano e si registrano presso il comune entro 14 giorni.

Fonti ufficiali