Lavoro / Occupazione in Svizzera
5 percorsi documentati di questo tipo in Svizzera, ciascuno con le sue condizioni, documenti, tasse governative ufficiali e procedura.
Permesso di soggiorno per libera circolazione UE/AELS (AFMP)
I cittadini UE/AELS godono della libera circolazione e possono vivere e lavorare in Svizzera registrandosi presso il proprio comune e ottenendo un permesso L o B UE/AELS, che funge anche da permesso di lavoro.
- Tempo di elaborazione
- Tipicamente 4-12 settimane; l'elaborazione per UE/AELS è più rapida.
- Validità
- Permesso L per la durata del contratto a breve termine; permesso B valido 5 anni e rinnovabile per periodi di 5 anni.
- Requisito linguistico
- Nessuno per il permesso stesso.
- Residenza permanente
- Permesso di domicilio C dopo 5 anni continui (UE-15/AELS).
- Cittadinanza
- Naturalizzazione ordinaria dopo 10 anni di residenza (con permesso C).
Requisiti
- Cittadinanza UE/AELS
- Contratto di lavoro o prova di lavoro autonomo genuino (o, se non occupato, prova di fondi sufficienti più assicurazione sanitaria completa)
- Registrazione presso il comune entro 14 giorni dall'arrivo e prima di iniziare il lavoro
Documenti richiesti
- Passaporto valido o carta d'identità nazionale obbligatorio
- Contratto di lavoro o prova di lavoro autonomo obbligatorio
- Prova di residenza obbligatorio
- Fotografie per passaporto obbligatorio
- Prova di mezzi finanziari sufficienti e assicurazione sanitaria completa (solo per non occupati)
Tasse ufficiali
- Tassa per permesso cantonale (incl. elaborazione, varia a seconda del cantone) 100 CHF
Fasi del processo
-
1
Occupazione sicura
Firmare un contratto di lavoro o preparare prove di lavoro autonomo.
-
2
Entrare in Svizzera
Entrare senza visto d'ingresso (cittadini UE/AELS).
-
3
Registrarsi al comune
Registrarsi presso l'Ufficio di registrazione dei residenti entro 14 giorni dall'arrivo e prima di iniziare il lavoro.
-
4
Richiedere il permesso
Richiedere il permesso di soggiorno L o B UE/AELS presso l'ufficio cantonale per la migrazione; il permesso funge anche da permesso di lavoro.
Fonti ufficiali
- SEM - B EU/EFTA residence permit Ufficiale
- SEM - EU/EFTA nationals in Switzerland Ufficiale
Permesso per lavoratori qualificati di paesi terzi
I cittadini non UE/AELS possono ottenere un permesso di lavoro sponsorizzato dal datore di lavoro se sono dirigenti, specialisti o lavoratori qualificati, soggetto a quote federali e a un test di precedenza del mercato del lavoro.
- Tempo di elaborazione
- Generalmente 8-12 settimane o più (quote e controlli di precedenza).
- Validità
- Permesso L (a breve termine) o B (residente) in base al contratto.
- Requisito linguistico
- Nessuno al momento della domanda; B1 parlato / A1 scritto nella lingua locale richiesto per il successivo permesso C.
- Residenza permanente
- Permesso di domicilio C dopo 10 anni (B1 parlato / A1 scritto nella lingua locale e integrazione).
- Cittadinanza
- Naturalizzazione ordinaria dopo 10 anni di residenza.
Requisiti
- Dirigente, specialista o lavoratore qualificato (laurea più diversi anni di esperienza)
- Ricerca di precedenza del mercato del lavoro documentata dal datore di lavoro
- Disponibilità entro le quote federali
- Stipendio ai livelli regionali/settoriali consueti
Documenti richiesti
- Contratto di lavoro firmato obbligatorio
- CV obbligatorio
- Diplomi originali più traduzioni certificate in una lingua ufficiale svizzera o inglese obbligatorio
- Referenze obbligatorio
- Dettagli dell'istituto, durata e curriculum per qualifiche estere obbligatorio
- Prova degli sforzi di reclutamento obbligatorio
Tasse ufficiali
- Visto D 75 CHF
- Documento di autorizzazione SEM/cantonale (assicurazione di permesso di soggiorno) 95 CHF
Fasi del processo
-
1
Firmare contratto condizionale
Il datore di lavoro firma un contratto condizionato all'ottenimento del permesso di lavoro.
-
2
Documentare la ricerca di precedenza
Il datore di lavoro documenta gli sforzi di reclutamento tramite RAV, EURES e pubblicità settoriale, con un elenco di candidati respinti.
-
3
Presentare domanda cantonale
Il datore di lavoro presenta domanda all'autorità cantonale del mercato del lavoro/migrazione, che verifica quote, stipendio, qualifiche e alloggio.
-
4
Approvazione federale e visto
Il Cantone inoltra alla SEM; dopo l'approvazione viene rilasciata una garanzia di permesso di soggiorno e il lavoratore ritira un visto D all'estero.
-
5
Entrare e registrarsi
Entrare in Svizzera, registrarsi presso il comune entro 14 giorni e ritirare il permesso.
Fonti ufficiali
Laureati Stranieri delle Università Svizzere
I laureati di istituzioni svizzere di istruzione superiore riconosciute possono accettare un impiego esente dalla regola di precedenza del mercato del lavoro quando vi è un interesse accademico o economico significativo.
- Tempo di elaborazione
- Di solito 4-12 settimane.
- Validità
- Permesso L o B per contratto.
- Requisito linguistico
- Nessuno al momento della domanda.
- Residenza permanente
- Permesso di soggiorno C dopo 10 anni (paese terzo).
- Cittadinanza
- Naturalizzazione ordinaria dopo 10 anni di residenza.
Requisiti
- Diploma svizzero di istruzione superiore da un istituto riconosciuto
- Impiego in un ruolo che serve un interesse accademico o economico significativo
- Contratto di lavoro
Documenti richiesti
- Diploma svizzero obbligatorio
- Contratto di lavoro obbligatorio
- Prova che il ruolo serve un interesse accademico/economico obbligatorio
Tasse ufficiali
- Documento di autorizzazione cantonale 95 CHF
Fasi del processo
-
1
Laurearsi e trovare un ruolo
Completare gli studi e ottenere un impiego che serva un interesse accademico/economico.
-
2
Candidarsi tramite la via del datore di lavoro
Candidarsi tramite il datore di lavoro; esente dalla regola di precedenza ai sensi della FNIA Art. 21(3).
-
3
Approvazione e registrazione
Approvazione Cantone-SEM; registrarsi presso il comune entro 14 giorni.
Fonti ufficiali
Permesso G per lavoratori frontalieri (cittadini UE/AELS)
I cittadini UE/AELS che risiedono in un paese UE/AELS e lavorano in Svizzera come dipendenti o autonomi possono ottenere un permesso G. I titolari devono di norma rientrare ogni giorno, o almeno una volta alla settimana, presso la loro residenza principale all'estero. Non si applicano zone di frontiera; la mobilità professionale e geografica è pienamente garantita.
- Tempo di elaborazione
- Diverse settimane (elaborazione da parte dell'autorità cantonale)
- Validità
- 5 anni per contratti a tempo indeterminato o contratti a tempo determinato superiori a 1 anno; pari alla durata del contratto per contratti a tempo determinato da 3 mesi a 1 anno
- Requisito linguistico
- Nessuno specificato
- Residenza permanente
- Non applicabile — i titolari di permesso G risiedono al di fuori della Svizzera e non accumulano residenza svizzera ai fini del permesso C
- Cittadinanza
- Non applicabile
Requisiti
- Cittadinanza UE/AELS
- Residenza principale in un paese UE/AELS al di fuori della Svizzera
- Rientro alla residenza principale all'estero ogni giorno o almeno una volta alla settimana
- Contratto di lavoro valido o prova di lavoro autonomo in Svizzera
- Per contratti inferiori a 3 mesi: procedura di notifica online invece del permesso G
Documenti richiesti
- Passaporto o documento d'identità valido di cittadino UE/AELS obbligatorio
- Contratto di lavoro o prova di lavoro autonomo in Svizzera obbligatorio
- Prova di residenza in un paese UE/AELS (es. certificato di residenza) obbligatorio
- Modulo di richiesta del permesso cantonale compilato obbligatorio
Fasi del processo
-
1
Il datore di lavoro o il lavoratore notifica all'autorità cantonale
Il datore di lavoro o il frontaliero contatta l'autorità cantonale competente per la migrazione nel cantone svizzero di impiego. Per lavori a breve termine inferiori a 3 mesi all'anno, utilizzare la procedura di notifica online (meldeverfahren.ch).
-
2
Presentare i documenti richiesti
Fornire passaporto, contratto di lavoro e prova di residenza UE/AELS all'autorità cantonale.
-
3
Permesso rilasciato
L'autorità cantonale rilascia il permesso G, valido per la durata del contratto (da 3 mesi a 1 anno) o per 5 anni (contratti superiori a 1 anno o contratti a tempo indeterminato). Il permesso è rinnovabile.
Fonti ufficiali
Permesso di soggiorno di breve durata L per cittadini UE/AELS (Contratto da 3 a 12 mesi)
I cittadini UE/AELS con un contratto di lavoro a tempo determinato da 3 a 12 mesi, o con incarichi di lavoro autonomo inferiori a 12 mesi, hanno diritto a un permesso di soggiorno di breve durata L senza contingente. Il permesso corrisponde alla durata del contratto e può essere prorogato fino a un totale inferiore a 12 mesi. I cittadini UE/AELS in cerca di lavoro possono anche ottenere un permesso L mentre cercano lavoro.
- Tempo di elaborazione
- Di solito poche settimane (autorità cantonale)
- Validità
- Pari alla durata del contratto di lavoro; prorogabile fino a un totale inferiore a 12 mesi
- Requisito linguistico
- Nessuno specificato
- Residenza permanente
- Non applicabile direttamente — i titolari di permesso L possono passare a un permesso B dopo 12 mesi di impiego, iniziando ad accumulare residenza verso un permesso C
- Cittadinanza
- Non applicabile direttamente
Requisiti
- Cittadinanza UE/AELS
- Contratto di lavoro a tempo determinato da 3 a 12 mesi con un datore di lavoro svizzero, o incarico di lavoro autonomo inferiore a 12 mesi
- Per contratti inferiori a 3 mesi: procedura di notifica online invece del permesso L
- I candidati possono presentare domanda senza contratto ma non hanno diritto all'assistenza sociale
Documenti richiesti
- Passaporto o documento d'identità valido di cittadino UE/AELS obbligatorio
- Contratto di lavoro (3–12 mesi) o prova di lavoro autonomo obbligatorio
- Modulo di richiesta del permesso cantonale compilato obbligatorio
- Prova di alloggio in Svizzera
Fasi del processo
-
1
Registrarsi presso l'autorità cantonale per la migrazione
Il datore di lavoro o il lavoratore si registra presso l'autorità cantonale competente nel cantone di residenza/lavoro. Per contratti inferiori a 3 mesi all'anno, utilizzare la procedura di notifica online.
-
2
Presentare i documenti richiesti
Fornire passaporto e contratto di lavoro (o prova di lavoro autonomo o ricerca di lavoro). Il cantone elabora la domanda.
-
3
Permesso rilasciato
Il permesso L viene rilasciato per la durata del contratto. Può essere prorogato se il contratto viene esteso, fino a un periodo totale inferiore a 12 mesi.
-
4
Transizione al permesso B se il rapporto di lavoro continua
Se il rapporto di lavoro o il lavoro autonomo prosegue oltre i 12 mesi, il titolare ha diritto a un permesso B di 5 anni.