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Lavoro / Occupazione in Svizzera

5 percorsi documentati di questo tipo in Svizzera, ciascuno con le sue condizioni, documenti, tasse governative ufficiali e procedura.

Permesso di soggiorno per libera circolazione UE/AELS (AFMP)

I cittadini UE/AELS godono della libera circolazione e possono vivere e lavorare in Svizzera registrandosi presso il proprio comune e ottenendo un permesso L o B UE/AELS, che funge anche da permesso di lavoro.

Tempo di elaborazione
Tipicamente 4-12 settimane; l'elaborazione per UE/AELS è più rapida.
Validità
Permesso L per la durata del contratto a breve termine; permesso B valido 5 anni e rinnovabile per periodi di 5 anni.
Requisito linguistico
Nessuno per il permesso stesso.
Residenza permanente
Permesso di domicilio C dopo 5 anni continui (UE-15/AELS).
Cittadinanza
Naturalizzazione ordinaria dopo 10 anni di residenza (con permesso C).

Requisiti

  • Cittadinanza UE/AELS
  • Contratto di lavoro o prova di lavoro autonomo genuino (o, se non occupato, prova di fondi sufficienti più assicurazione sanitaria completa)
  • Registrazione presso il comune entro 14 giorni dall'arrivo e prima di iniziare il lavoro

Documenti richiesti

  • Passaporto valido o carta d'identità nazionale obbligatorio
  • Contratto di lavoro o prova di lavoro autonomo obbligatorio
  • Prova di residenza obbligatorio
  • Fotografie per passaporto obbligatorio
  • Prova di mezzi finanziari sufficienti e assicurazione sanitaria completa (solo per non occupati)

Tasse ufficiali

  • Tassa per permesso cantonale (incl. elaborazione, varia a seconda del cantone) 100 CHF

Fasi del processo

  1. 1

    Occupazione sicura

    Firmare un contratto di lavoro o preparare prove di lavoro autonomo.

  2. 2

    Entrare in Svizzera

    Entrare senza visto d'ingresso (cittadini UE/AELS).

  3. 3

    Registrarsi al comune

    Registrarsi presso l'Ufficio di registrazione dei residenti entro 14 giorni dall'arrivo e prima di iniziare il lavoro.

  4. 4

    Richiedere il permesso

    Richiedere il permesso di soggiorno L o B UE/AELS presso l'ufficio cantonale per la migrazione; il permesso funge anche da permesso di lavoro.

Fonti ufficiali

Permesso per lavoratori qualificati di paesi terzi

I cittadini non UE/AELS possono ottenere un permesso di lavoro sponsorizzato dal datore di lavoro se sono dirigenti, specialisti o lavoratori qualificati, soggetto a quote federali e a un test di precedenza del mercato del lavoro.

Tempo di elaborazione
Generalmente 8-12 settimane o più (quote e controlli di precedenza).
Validità
Permesso L (a breve termine) o B (residente) in base al contratto.
Requisito linguistico
Nessuno al momento della domanda; B1 parlato / A1 scritto nella lingua locale richiesto per il successivo permesso C.
Residenza permanente
Permesso di domicilio C dopo 10 anni (B1 parlato / A1 scritto nella lingua locale e integrazione).
Cittadinanza
Naturalizzazione ordinaria dopo 10 anni di residenza.

Requisiti

  • Dirigente, specialista o lavoratore qualificato (laurea più diversi anni di esperienza)
  • Ricerca di precedenza del mercato del lavoro documentata dal datore di lavoro
  • Disponibilità entro le quote federali
  • Stipendio ai livelli regionali/settoriali consueti

Documenti richiesti

  • Contratto di lavoro firmato obbligatorio
  • CV obbligatorio
  • Diplomi originali più traduzioni certificate in una lingua ufficiale svizzera o inglese obbligatorio
  • Referenze obbligatorio
  • Dettagli dell'istituto, durata e curriculum per qualifiche estere obbligatorio
  • Prova degli sforzi di reclutamento obbligatorio

Tasse ufficiali

  • Visto D 75 CHF
  • Documento di autorizzazione SEM/cantonale (assicurazione di permesso di soggiorno) 95 CHF

Fasi del processo

  1. 1

    Firmare contratto condizionale

    Il datore di lavoro firma un contratto condizionato all'ottenimento del permesso di lavoro.

  2. 2

    Documentare la ricerca di precedenza

    Il datore di lavoro documenta gli sforzi di reclutamento tramite RAV, EURES e pubblicità settoriale, con un elenco di candidati respinti.

  3. 3

    Presentare domanda cantonale

    Il datore di lavoro presenta domanda all'autorità cantonale del mercato del lavoro/migrazione, che verifica quote, stipendio, qualifiche e alloggio.

  4. 4

    Approvazione federale e visto

    Il Cantone inoltra alla SEM; dopo l'approvazione viene rilasciata una garanzia di permesso di soggiorno e il lavoratore ritira un visto D all'estero.

  5. 5

    Entrare e registrarsi

    Entrare in Svizzera, registrarsi presso il comune entro 14 giorni e ritirare il permesso.

Fonti ufficiali

Laureati Stranieri delle Università Svizzere

I laureati di istituzioni svizzere di istruzione superiore riconosciute possono accettare un impiego esente dalla regola di precedenza del mercato del lavoro quando vi è un interesse accademico o economico significativo.

Tempo di elaborazione
Di solito 4-12 settimane.
Validità
Permesso L o B per contratto.
Requisito linguistico
Nessuno al momento della domanda.
Residenza permanente
Permesso di soggiorno C dopo 10 anni (paese terzo).
Cittadinanza
Naturalizzazione ordinaria dopo 10 anni di residenza.

Requisiti

  • Diploma svizzero di istruzione superiore da un istituto riconosciuto
  • Impiego in un ruolo che serve un interesse accademico o economico significativo
  • Contratto di lavoro

Documenti richiesti

  • Diploma svizzero obbligatorio
  • Contratto di lavoro obbligatorio
  • Prova che il ruolo serve un interesse accademico/economico obbligatorio

Tasse ufficiali

  • Documento di autorizzazione cantonale 95 CHF

Fasi del processo

  1. 1

    Laurearsi e trovare un ruolo

    Completare gli studi e ottenere un impiego che serva un interesse accademico/economico.

  2. 2

    Candidarsi tramite la via del datore di lavoro

    Candidarsi tramite il datore di lavoro; esente dalla regola di precedenza ai sensi della FNIA Art. 21(3).

  3. 3

    Approvazione e registrazione

    Approvazione Cantone-SEM; registrarsi presso il comune entro 14 giorni.

Fonti ufficiali

Permesso G per lavoratori frontalieri (cittadini UE/AELS)

I cittadini UE/AELS che risiedono in un paese UE/AELS e lavorano in Svizzera come dipendenti o autonomi possono ottenere un permesso G. I titolari devono di norma rientrare ogni giorno, o almeno una volta alla settimana, presso la loro residenza principale all'estero. Non si applicano zone di frontiera; la mobilità professionale e geografica è pienamente garantita.

Tempo di elaborazione
Diverse settimane (elaborazione da parte dell'autorità cantonale)
Validità
5 anni per contratti a tempo indeterminato o contratti a tempo determinato superiori a 1 anno; pari alla durata del contratto per contratti a tempo determinato da 3 mesi a 1 anno
Requisito linguistico
Nessuno specificato
Residenza permanente
Non applicabile — i titolari di permesso G risiedono al di fuori della Svizzera e non accumulano residenza svizzera ai fini del permesso C
Cittadinanza
Non applicabile

Requisiti

  • Cittadinanza UE/AELS
  • Residenza principale in un paese UE/AELS al di fuori della Svizzera
  • Rientro alla residenza principale all'estero ogni giorno o almeno una volta alla settimana
  • Contratto di lavoro valido o prova di lavoro autonomo in Svizzera
  • Per contratti inferiori a 3 mesi: procedura di notifica online invece del permesso G

Documenti richiesti

  • Passaporto o documento d'identità valido di cittadino UE/AELS obbligatorio
  • Contratto di lavoro o prova di lavoro autonomo in Svizzera obbligatorio
  • Prova di residenza in un paese UE/AELS (es. certificato di residenza) obbligatorio
  • Modulo di richiesta del permesso cantonale compilato obbligatorio

Fasi del processo

  1. 1

    Il datore di lavoro o il lavoratore notifica all'autorità cantonale

    Il datore di lavoro o il frontaliero contatta l'autorità cantonale competente per la migrazione nel cantone svizzero di impiego. Per lavori a breve termine inferiori a 3 mesi all'anno, utilizzare la procedura di notifica online (meldeverfahren.ch).

  2. 2

    Presentare i documenti richiesti

    Fornire passaporto, contratto di lavoro e prova di residenza UE/AELS all'autorità cantonale.

  3. 3

    Permesso rilasciato

    L'autorità cantonale rilascia il permesso G, valido per la durata del contratto (da 3 mesi a 1 anno) o per 5 anni (contratti superiori a 1 anno o contratti a tempo indeterminato). Il permesso è rinnovabile.

Fonti ufficiali

Permesso di soggiorno di breve durata L per cittadini UE/AELS (Contratto da 3 a 12 mesi)

I cittadini UE/AELS con un contratto di lavoro a tempo determinato da 3 a 12 mesi, o con incarichi di lavoro autonomo inferiori a 12 mesi, hanno diritto a un permesso di soggiorno di breve durata L senza contingente. Il permesso corrisponde alla durata del contratto e può essere prorogato fino a un totale inferiore a 12 mesi. I cittadini UE/AELS in cerca di lavoro possono anche ottenere un permesso L mentre cercano lavoro.

Tempo di elaborazione
Di solito poche settimane (autorità cantonale)
Validità
Pari alla durata del contratto di lavoro; prorogabile fino a un totale inferiore a 12 mesi
Requisito linguistico
Nessuno specificato
Residenza permanente
Non applicabile direttamente — i titolari di permesso L possono passare a un permesso B dopo 12 mesi di impiego, iniziando ad accumulare residenza verso un permesso C
Cittadinanza
Non applicabile direttamente

Requisiti

  • Cittadinanza UE/AELS
  • Contratto di lavoro a tempo determinato da 3 a 12 mesi con un datore di lavoro svizzero, o incarico di lavoro autonomo inferiore a 12 mesi
  • Per contratti inferiori a 3 mesi: procedura di notifica online invece del permesso L
  • I candidati possono presentare domanda senza contratto ma non hanno diritto all'assistenza sociale

Documenti richiesti

  • Passaporto o documento d'identità valido di cittadino UE/AELS obbligatorio
  • Contratto di lavoro (3–12 mesi) o prova di lavoro autonomo obbligatorio
  • Modulo di richiesta del permesso cantonale compilato obbligatorio
  • Prova di alloggio in Svizzera

Fasi del processo

  1. 1

    Registrarsi presso l'autorità cantonale per la migrazione

    Il datore di lavoro o il lavoratore si registra presso l'autorità cantonale competente nel cantone di residenza/lavoro. Per contratti inferiori a 3 mesi all'anno, utilizzare la procedura di notifica online.

  2. 2

    Presentare i documenti richiesti

    Fornire passaporto e contratto di lavoro (o prova di lavoro autonomo o ricerca di lavoro). Il cantone elabora la domanda.

  3. 3

    Permesso rilasciato

    Il permesso L viene rilasciato per la durata del contratto. Può essere prorogato se il contratto viene esteso, fino a un periodo totale inferiore a 12 mesi.

  4. 4

    Transizione al permesso B se il rapporto di lavoro continua

    Se il rapporto di lavoro o il lavoro autonomo prosegue oltre i 12 mesi, il titolare ha diritto a un permesso B di 5 anni.

Fonti ufficiali